Conteggio crediti ECM sul portale COGEAPS

L’obbligo formativo ECM standard decorre dall’anno solare successivo a quello della prima iscrizione all’Ordine professionale: tale data viene trasmessa al Consorzio dalla Federazione di appartenenza. In virtù di ciò, i crediti ECM acquisiti antecedentemente a questa data non verranno conteggiati e non concorreranno al soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio; non saranno altresì disponibili alcune funzioni del portale, quali ad esempio lo spostamento dei crediti ECM.
I professionisti che esercitavano la professione sanitaria già prima dell’iscrizione all’Ordine e che quindi avevano l’obbligo di formazione ECM potranno utilizzare l’apposita funzione sviluppata dal Co.Ge.A.P.S., che consente su base volontaria di indicare l’anno di inizio dell’attività professionale. Basandosi sulla nuova data , il sistema informatico del portale Co.Ge.A.P.S. ricalcolerà l’obbligo formativo ECM, a partire dall’ anno successivo a quello eventualmente indicato, ripristinando in tempo reale a sistema il proprio obbligo individuale ed i relativi crediti ECM precedentemente non conteggiati.
La funzionalità è disponibile per i professionisti iscritti ai nuovi Albi delle Professioni precedentemente non ordinate, iscritti all’Albo negli anni 2018 e 2019, in quanto la L. 3/2018 e i relativi decreti applicativi prevedevano come termine per l’iscrizione all’Ordine il 31/12/2018, con un periodo transitorio successivo per l’implementazione degli Albi professionali.
La funzionalità non è attiva per i professionisti che sono iscritti a partire dall’anno 2020.
Chi avesse già utilizzato la funzione, ma avesse indicato un dato non corretto o erroneamente cliccato l’opzione “spunta per non visualizzare più questa pagina”, è invitato a contattare Carla Blengio, Consigliere Ordine con delega Formazione, tramite mail blengio.c@ordineprofessionisanitariecuneo.org che potrà inviare una richiesta di rettifica al Consorzio

Torna in alto