Attività libero professionale per gli operatori del comparto sanità

Si ricorda a tutti gli iscritti che l’art. 3 quater della Legge 19 novembre 2021 n°165 (legge di conversione di Decreto-legge),in questo periodo di emergenza gli operatori del comparto della sanità oltre il proprio orario di lavoro possano esercitare attività libero professionale secondo quanto previsto dal dettato normativo ivi riportato (salvo incompatibilità di legge) :
 
Art. 3-quater (Misure urgenti in materia di personale sanitario).
– 1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanita’, al di fuori dell’orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilita’ di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
 
Di seguito il link dell’intero dettato normativo : https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/20/21G00182/sg
 
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