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3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:
a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi
sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici,
garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;
b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria,
regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del
Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i
contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la
responsabilita' delle professioni e dell'esercizio professionale, la
qualita' tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione
sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici
dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici
deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale
e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;
d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio
professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la
pubblicita', anche telematica, degli albi dei professionisti e,
laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attivita'
svolta, per garantire accessibilita' e trasparenza alla loro azione,
in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33;
f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei
fabbisogni di professionisti, alle attivita' formative e all'esame di
abilitazione all'esercizio professionale;
g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina
regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale,
fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di
parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni
regolamentari;
h) concorrono con le autorita' locali e centrali nello studio e
nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e
contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e
private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attivita'
formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo
professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il
mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti
formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
i) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a
garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzieta' del
giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante.
A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di
albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti
sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo
della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di
tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione
nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base
di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione
disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati
all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo
all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni
per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento
disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I
componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai
procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;
l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma
giuridica svolgano la loro attivita' professionale, compresa quella
societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione
correlata alla volontarieta' della condotta, alla gravita' e alla
reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico
degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale
vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle
convenzioni nazionali di lavoro.