Procedura di iscrizione dei professionisti sanitari ai rispettivi albi

PROCEDURA DI ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI SANITARI AI RISPETTIVI ALBI

Preambolo

La seguente procedura, frutto del lavoro del gruppo paritetico TSRM – CONAPS, rappresenta un adattamento di quella già in uso presso gli ex-collegi professionali. Le principali novità:

  1. nuova architettura istituzionale che prevede un soggetto proponente l’iscrizione (fino alla fine del 2019 saranno i Rappresentanti delle Associazioni Maggiormente Rappresentative – di seguito RAMR -, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. del 13 marzo 2018);
  2. la seconda è inerente la gestione dematerializzata della stessa.

 

La finalità della presente garantisce che l’iscrizione agli albi avvenga uniformemente in tutto il territorio nazionale, assicurando così ad ogni singolo professionista un trattamento equo, indipendentemente dall’ordine territoriale al quale farà riferimento. Come detto in precedenza, il gruppo di lavoro ha adattato la procedura consolidata negli ex-collegi professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica – di seguito TSRM – (D.L.C.P.S. n. 233/46 e D.P.R. n. 221/50) integrando i contenuti della Legge n. 3/2018 e del D.M. del 13 marzo 2018, con particolare attenzione alla commissione d’albo, quale livello intermedio tra il professionista richiedente l’iscrizione all’albo ed il Consiglio direttivo deliberante. Tuttavia, sino alla costituzione delle commissioni d’albo, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 13 marzo 2018, il ruolo di queste ultime sarà affidato ai Rappresentanti delle Associazioni Maggiormente Rappresentative.

 

La Legge n. 3/2018 e il D.M. 13 marzo 2018 pongono l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo per l’esercizio della professione sanitaria. Tale disposizione, già vigente per i TSRM e gli Assistenti sanitari, è ora prevista anche per le seguenti professioni:

  1. tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  2. tecnico audiometrista;
  3. tecnico audioprotesista;
  4. tecnico ortopedico;
  5. dietista;
  6. tecnico di neurofisiopatologia;
  7. tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  8. igienista dentale;
  9. fisioterapista;
  10. logopedista;
  11. podologo;
  12. ortottista e assistente di oftalmologia;
  13. terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  14. tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  15. terapista occupazionale;
  16. educatore professionale;
  17. tecnico della prevenzione nell’ambiente nei luoghi di lavoro.

A decorrere dal 1 luglio 2018 tutti i professionisti interessati saranno tenuti a presentare la domanda di iscrizione nel più breve tempo possibile, essendo disponibili tutti gli elementi normativi, procedurali e tecnologici necessari: art. 4 della legge 3/2018, D.M. 13 marzo 2018, procedura e portale. Si ricorda che chi eserciterà la professione sanitaria in assenza dell’iscrizione al relativo albo si configura come abusivo, perseguibile ai sensi dell’art. 348 del codice penale, così come modificato dall’art. 12 della legge 3/2018.

La Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione – di seguito FNO TSRM-PSTRP – ed il CONAPS hanno contribuito alla definizione del D.M. del 13 marzo 2018. La FNO TSRM-PSTRP ha richiesto:

  • alle Associazioni Maggiormente Rappresentative – di seguito AMR – di validare e/o modificare e/o integrare l’elenco dei titoli abilitanti fornito dal Co.Ge.A.P.S.;
  • alle Regioni e agli atenei, per quanto di competenza, gli elenchi dei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario nazionale, dei diplomati e dei laureati;
  • alle AMR di designare i rappresentanti delle stesse.

Le associazioni si impegnano a verificare nel tempo che l’opera dei loro rappresentanti sia aderente ai contenuti della procedura e sia svolta con modalità operative temporali funzionali al processo, in caso contrario, si riservano di revocare la designazione e di sostituire i soggetti interessati. La FNO TSRM-PSTRP ed il CONAPS hanno tenuto costantemente informata la DGRUPS del Ministero della Salute.

 

Iscrizione telematica all’ordine TSRM-PSTRP della prov. di Cuneo

Il professionista che debba iscriversi all’albo, in caso di necessità, può contattare per avere informazioni sia l’AMR di riferimento sia l’ordine professionale di competenza.

Per procedere all’iscrizione telematica dovrà collegarsi al portale della FNO TSRM-PSTRP (www.tsrm.org). In homepage cliccare sul pulsante “Procedura d’iscrizione dei professionisti agli albi istituiti con D.M. del 13 marzo 2018” per essere reindirizzato al portale dedicato alle iscrizioni (https://iscrizioni.alboweb.net/). Nella colonna a destra cliccare sul pulsante verde “registrati”.

Il professionista effettua la registrazione inserendo i propri dati anagrafici: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, domicilio professionale, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici. Si ricorda che sarà possibile verificare costantemente lo stato di avanzamento della propria pratica inserendo il proprio utente e password. Tutte le informazioni fornite dal richiedente hanno valore di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, per le quali lo stesso si assume la responsabilità in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, secondo le normative vigenti.

Quale prima informazione, il professionista richiedente l’iscrizione deve indicare la professione esercitata, quindi l’albo al quale intende iscriversi. Sulla base dell’informazione fornita, al soggetto viene proposto l’elenco dei titoli che risultano essere abilitanti all’esercizio della professione dichiarata: diploma di laurea o diploma universitario, titoli equipollenti ed equivalenti (vedasi il D.M. del 27 luglio 2000). Il professionista deve indicare il primo titolo abilitante conseguito.

Per le seguenti professioni è possibile esercitare l’opzione ai sensi dell’art. 2 del relativo D.M. del 27 luglio 2000:

  • audiometrista;
  • audioprotesista;
  • logopedista;
  • tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • terapista occupazionale.

È altresì previsto un campo “Altro titolo abilitante”, nel quale il soggetto che non possiede uno dei titoli ai sensi del D.M. del 27 luglio 2000, può indicare la denominazione del titolo posseduto e i riferimenti normativi o giurisdizionali che ritiene lo rendano abilitante. È possibile allegare la scansione del titolo autocertificato. Per quelli riferiti attraverso il campo “Altro titolo abilitante” sarà obbligatorio allegare la scansione del titolo autocertificato.

Per quanto riguarda il punto c) dell’art. 2 del D.M. del 13 marzo 2018, ossia nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale, la piattaforma prevede la possibilità di selezionare la voce riproposta testualmente. Se il soggetto la seleziona, procede secondo la strada principale. In caso di affermazione contraria, ossia carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale, il sistema invita il soggetto a contattare l’ordine professionale per una valutazione riservata del caso, finalizzata a comprendere se il carico pendente preclude o meno l’iscrizione all’albo. Tale valutazione è effettuata partendo dall’elenco positivo dei casi in cui il carico pendente certamente preclude l’iscrizione.

Se professionalmente attivo, oltre alla residenza, il professionista dichiara il domicilio professionale. In caso di più di un domicilio professionale, deve indicare quello prevalente. Se il richiedente non lavora, la proposta d’iscrizione è inviata all’ordine competente sul territorio in cui il soggetto è residente. Se il soggetto lavora, la proposta sarà inviata all’ordine competente sul territorio nel quale insiste la struttura presso la quale opera, e, se più di una, quella prevalente.

 

Presentazione della prima autocertificazione, valutazione della domanda ed iscrizione all’albo

Una volta inseriti tutti i dati chiesti, il professionista stampa l’autocertificazione proposta dalla piattaforma, la sottoscrive e la data, la scansiona e la carica sul portale insieme alla copia del documento di identità. L’autocertificazione può essere anche firmata digitalmente, ed in tal caso non è necessaria la stampa del modulo. Nel caso in cui il soggetto volesse, o dovesse, iscriversi a più di un albo, la procedura deve essere ripetuta più volte, con l’esclusione dell’inserimento dei dati anagrafici già presenti in archivio.

Il richiedente deve pagare i diritti di segreteria di € 35,00 (trentacinque/00) tramite MAV elettronico.

Solo a questo punto la procedura si intende completa e, quindi, la richiesta d’iscrizione all’albo di competenza viene presa in carico dai RAMR. In applicazione delle indicazioni temporali cui all’art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, della Legge 241/90, e comunque non oltre i 60 giorni, essi rivalutano quanto dichiarato ed allegato dal richiedente e, se necessario, chiedono l’integrazione dei documenti ricevuti. Verificata la loro completezza e correttezza, i Rappresentanti esprimono il loro assenso, o dissenso, alla richiesta d’iscrizione. Tale decisione è riportata nel relativo verbale di valutazione.

Dopo l’assenso, la pratica diventa una proposta d’iscrizione e viene inviata al Consiglio direttivo dell’ordine competente. La segreteria eseguirà verifiche sui contenuti delle autocertificazioni.

Il richiedente dovrà stampare il modulo con valore di autocertificazione e domanda d’iscrizione completo dei dati verificati dai RAMR. Sul modulo deve essere apposta marca da bollo di € 16,00 (sedici/00).

Il richiedente pagherà:

  1. tassa di concessione governativa: importo di € 168,00 (centosessantotto/00) su conto corrente postale n. 8003, intestato a “Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara – tasse e concessioni governative”. Inserire come causale “Iscrizione albo professionale dei [indicare la propria professione], come codice tariffa “n. 8617” e come tipo di versamento “rilascio”;
  2. tassa di iscrizione annua di € 137,00 (centotrentasette/00) con bonifico bancario sul conto intestato a “Ordine TSRM – PSTRP della prov. di Cuneo”, IBAN IT050843910201000130107559, Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori c/o corso Nizza, 48 – Cuneo.

Il richiedente carica nel portale, unitamente alla foto per il tesserino di riconoscimento e alle ricevute di pagamento delle tasse di concessione governative e d’iscrizione annua, la domanda d’iscrizione in bollo all’ordine di riferimento, data e la firma in calce.

Dal momento in cui il professionista perfeziona la domanda, decorrono 90 giorni entro i quali il Consiglio direttivo deve esprimersi ai sensi del DPR n. 221/50, art. 8.

 

Riferimenti degli Ordini TSRM-PSTRP per la regione Piemonte

Ordine TSRM-PSTRP

Presidente

PEC

Cuneo

Silvana Mondino

cuneo@pec.tsrm.org

Novara e VCO

Gerardo Di Nardo

tsrmno@gigapec.it

Vercelli – Biella

Roberto Dato

vercelli@pec.tsrm.org

Torino – Aosta – Alessandria – Asti

Floriana Simeone

torinoaosta@pec.tsrm.org

 

Riferimenti Rappresentanti AMR per il Piemonte e Valle d’Aosta

Associazione

Cognome e Nome

AIDI

associazione igienisti dentali italiana

Castellaro Monica

Checchi Stefano

Musciacchio Simonetta

Boldi Marialice

AIFI

associazione italiana fisioterapisti

Janin Denise

Ferrero Alessandro

Secci Simone

Quarelli Antonella

Padovan Brunella

AIOrAO

associazione italiana ortottisti assistenti in oftalmologia

Bosso Paola

Fiore Daniela

Blengio Carla

Anfosso Valeria

Peisino Valentina

AIP e AMPI

associazione italiana podologi e associazione mercurio podologi internazionale

D’Amico Antonio

Risso Daniela

Porro Francesco

AITA

associazione italiana tecnici audiometristi

Viano Gianluca

AITeFeP

associazione italiana tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

Masciotra Anteo

Rossi Noemi

AITeRP

associazione italiana tecnici della riabilitazione psichiatrica

Gurzì Antonella

Isabello Cinzia

Riccardo Chiara Laura

AITN

associazione italiana tecnici neurofisiopatologia

Pellegrino Gianpaolo

Cantanna Patrizia

Beltramo Barbara

AITO

associazione italiana terapisti occupazionali

Ellena Dario

Vittone Anna

ANAP

associazione nazionale audioprotesisti

Canovi Corrado

Ruggeri Dario

ANDID

associazione nazionale dietisti

Cornicelli Miriam

Martino Eleonora

Scigliano Maria Carmine

Xompero Graziella

ANTeL

associazione italiana tecnici di laboratorio biomedico

Pennetta Danilo

Cestari Maria Carla

ANUPI-TNPEE e AITNE

associazione nazionale unitaria terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva italiani e associazione italiana terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

Verdese Martina

Taliercio Francesco

Macciò Alice

Moncecchi Michela

FIOTO e ANTOI

federazione italiana operatori in tecniche ortopediche e associazione italiana tecnici ortopedici italiani

FITeLaB

federazione italiana tecnici di laboratorio biomedico

Lucini Ciro Ernesto

Sartania Emiliano Carmelo

FLI

federazione logopedisti italiani

Lantelme Debora

Scarano Anna

Trabucchi Sabrina

Colantuono Anna

Menzio Laura

UNID

unione nazionale igienisti dentali

Morello Luigi

Esposito Francesca

UNPISI

unione nazionale tecnici della prevenzione nell’ambiente e luoghi e lavoro

Smania Paolo Edoardo

Giacosa Michele

Faraoni Maurizio

Bellini Renato Armando Claudio

Bosco Gabriella

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