INFORMATIVA URGENTE – Indicazioni comportamentali per il personale T.S.R.M. operante nei siti di Risonanza Magnetica
Vista la cogenza dell’atto sotto richiamato, gli Iscritti TSRM apparteneti all’Albo professionale tenuto dallo scrivente Ordine vengono informati di quanto di seguito previsto.
La Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, e, l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Cuneo, domiciliati – per la presente istanza – presso lo studio legale dell’avv. Carlo Piccioli, in Firenze, via XX Settembre, 76, C. Fisc.: PCCCRL58T23D612V, PEC: carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it, fax 0555/370718,
VISTO
il Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2018, pubblicato il 10 ottobre scorso, in tema di “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica”,
EVIDENZIANO
che:
- “Allo scopo di individuare possibili controindicazioni all’ESAME R.M. ed eventuali situazioni che possono determinare un incremento di rischio del paziente durante l’esposizione al campo magnetico statico e ai campi elettromagnetici generati dall’apparecchiatura, il MEDICO RADIOLOGO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL’EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL’APPARECCHIATURA R.M.deve predisporre un questionario anamnestico che il MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA utilizzerà per raccogliere l’anamnesi del paziente e firmerà prima dell’espletamento della prestazione diagnostica”;
- il MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA deve sottoporre al paziente “il questionario finalizzato a far emergere possibili controindicazioni all’esecuzione dell’esame R.M.” (parte B6 del documento);
- “Le richieste di esami dovranno essere vagliate personalmente dal medico responsabile della prestazione diagnostica…” e ancora “l’applicazione del principio di giustificazione per ogni singolo esame spetta in via esclusiva al medico responsabile della prestazione diagnostica e dovrà risultare tracciabile” (parte D4 del documento);
- “Ai fini della qualità e della sicurezza dell’uso clinico dell’APPARECCHIATURA R.M. tutti gli ESAMI R.M. devono essere svolti in presenza di un medico specialista in radiodiagnostica, o radiologia, o radiologia diagnostica, o radiologia medica” (parte E1 del documento),
SOTTOLINEANO
che:
- gli indirizzi contenuti nel D.M. n. 236 del 10 agosto 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre 2018 erano già previsti nei D.M. del 29 novembre 1985, 2 agosto 1991, 3 agosto 1993 e DPR 542/1994;
- la citata normativa entrerà in vigore il 9 novembre 2018;
- la predetta, ricalcando quanto già indicato nella vigente precedente normativa, inserisce tuttavia come ulteriore vincolo l’indicazione per cui il Medico Responsabile della Prestazione debba essere uno specialista in radiologia o radiodiagnostica e che quest’ultimo soggetto debba effettuare personalmente il vaglio e la giustificazione dell’esame (compilando e apponendo firma sul questionario anamnestico) ed essere presente durante tutto il suo processo.
Stante quanto ora precisato, questo Ordine professionale, unitamente alla Federazione Nazionale, invita i TSRM a dare completa attuazione a quanto stabilito nel citato Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2018.
Tutto ciò per evitare che i TSRM possano essere coinvolti in comportamenti che violino la norma con conseguenti responsabilità personali per i fatti che ne potrebbero derivare.
In tale prospettiva, la Federazione Nazionale Ordini TSRM – PSTRP invita anche tutti gli Iscritti a segnalare all’Ordine di appartenenza ogni lacuna gestionale e organizzativa che rendesse non applicabile quanto indicato nel Decreto Ministeriale, in particolare tutti i casi in cui le Amministrazioni pubbliche o private non garantiscano la necessaria copertura del servizio da parte delle figure espressamente citate e coinvolte nella prestazione diagnostica di risonanza magnetica.
Si precisa che la Federazione, col supporto dei sindacati, intende dare pieno sostegno legale a tutti i Colleghi che saranno costretti a sospendere il servizio per negligenza delle Amministrazioni che non permetteranno l’effettuazione della prestazione diagnostica nel rispetto della normativa e del diritto dei cittadini e degli operatori addetti alla sicurezza e alla qualità degli esami.
Cordiali saluti.
Il Presidente
TSRM Silvana Mondino