Elenchi speciali ad esaurimento, il contesto normativo

ELENCHI SPECIALI AD ESAURIMENTO, IL CONTESTO NORMATIVO

Coloro che hanno presentato domanda d’iscrizione all’albo professionale, e sono stati considerati non inscrivibili, potranno richiedere l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento.

Costoro devono riaccedere al portale iscrizioni.alboweb.net e presentare una nuova domanda, perché l’oggetto (elenchi speciali a esaurimento), e quel che richiede il D.M. 9 agosto 2019, è significativamente diverso dall’oggetto (albi professionali) e da quel che richiede il D.M. 13 marzo 2018.

Attraverso il Codice Fiscale, questi soggetti sono riconosciuti dal sistema e non gli è richiesto di (ri)pagare i diritti di segreteria.
Chi dovrà esaminare le domande non è stato ancora definito, dato che i Rappresentanti di Associazione Maggiormente Rappresentativa sono in scadenza e ciò andrebbe fatto dalle Commissioni d’Albo non ancora institute.

Non sappiamo se e come il legislatore prorogherà i termini della Legge 145/2018, pertanto, di concretamente disponibile abbiamo tre mesi: 1 ottobre – 31 dicembre 2019.

Sulla base di quanto appena esposto, a maggior tutela dei colleghi che non hanno potuto e non potranno iscriversi agli albi, abbiamo ritenuto che la cosa più responsabile da fare fosse quella di consentirgli quanto prima di presentare le domande di iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento, facendoli entrare formalmente nel sistema, affinché a loro non sia più contestabile alcunché.

CHI PUò PRESENTARE LA DOMANDA

Agli elenchi speciali ad esaurimento possono essere iscritti entro il 31
dicembre 2019:
a) Lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;
2. che siano in possesso di un titolo il quale, all’epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate, in virtù di una procedura selettiva pubblica.
b) Lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;
2. che siano in possesso di un titolo il quale, all’epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate;
3. che possano dimostrare l’effettivo inquadramento e retribuzione presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata a seguito di assunzione documentata.
c) Lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:
I. dal possesso di partita IVA fin dall’inizio dell’attività libero professionale e/o la copia dei contratti delle collaborazioni espletate;
II. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell’attività
professionale nel mese di riferimento;
III. da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività professionale dichiarata.
2. che siano in possesso di un titolo il quale, all’epoca dell’inizio dell’attività libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate.

Al computo del periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, di svolgimento delle attività professionali concorrono, in modo cumulativo, tutti i periodi lavorativi certificati.

Si rende necessario il possesso dei seguenti, ulteriori, requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;
d) residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell’Ordine, presso il quale sono istituiti gli elenchi speciali ad esaurimento, al quale si richiede l’iscrizione.

Ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione è istituito l’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui
titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.

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