Obbligo di iscrizione all’albo o all’elenco speciale a esaurimento per coloro che esercitano la professione di educatore professionale

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO O ALL’ELENCO SPECIALE A ESAURIMENTO PER COLORO CHE ESERCITANO LA PROFESSIONE DI EDUCATORE PROFESSIONALE

Si ritiene utile ribadire che l’esercizio della professione di Educatore professionale di cui al DM 520/98 richiede l’iscrizione all’albo (legge 3/2018 e DM 13 marzo 2018) o, in mancanza di titolo idoneo per l’iscrizione all’albo, all’elenco speciale a esaurimento (legge 145/2018 e DM 9 agosto 2019).

Ciò indipendentemente dal regime lavorativo (subordinato o libero professionale), dalla tipologia della sede di esercizio (ente/struttura pubblica o privata, anche non accreditata) e dal settore o ambito di intervento (si aggiunga lo specifico caso delle attività che vedono coinvolte in maniera integrata le competenze dell’ente locale e le competenze dell’azienda sanitaria).

Chiunque eserciti la professione di Educatore professionale in assenza dell’iscrizione all’albo o all’elenco speciale a esaurimento potrà incorrere nelle sanzioni previste dalla legge per l’esercizio abusivo di professione, ai sensi dell’art. 348 del Codice penale, così come modificato dall’art. 12 della legge 3/2018, il quale ha previsto che le sanzioni siano comminate nei confronti del professionista e di chi ha determinato altri a commettere il reato ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Per tutti coloro che, in riferimento al comma 594 della legge 205/2017, modificato e integrato dal comma 517 della legge 145/2018, in qualsiasi ambito operino con funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e della salute, ma sono sprovvisti di titolo abilitante, equipollente o equivalente all’esercizio della professione, si applica quanto previsto dal comma 537 della legge n. 145/2018: “coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo in oggetto, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.

Ai sensi del predetto comma 517 della legge 145/2018 sono esentati dall’obbligo di iscrizione gli Educatori professionali socio-pedagogici, quale professione non organizzata (legge 4/2013) e, pertanto, impossibilitata a svolgere attività tipiche e riservate all’Educatore professionale di cui al DM 520/1998.

L’iscrizione all’albo, esigibile a partire dal 1 luglio 2018, o all’elenco speciale a esaurimento deve avvenire presso l’Ordine TSRM PSTRP competente per territorio; la domanda va presentata attraverso l’apposito portale https://iscrizioni.alboweb.net/.

Torna in alto