Si trasmette la Newsletter F.N.O. TSRM-PSTRP come da oggetto
Roma, 15 dicembre 2021
DL 26 novembre 2021, n. 172 – obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Gentili Colleghi,
com’è noto, la normativa in materia di adempimento dell’obbligo vaccinale per
gli esercenti le professioni sanitarie è stata recentemente innovata
dall’entrata in vigore del DL 172/2021,
in ossequio al quale i compiti di controllo sulla avvenuta vaccinazione
dei soggetti obbligati sono ora attribuiti agli Ordini territoriali, in
parte con modalità automatizzate tramite le relative Federazioni
nazionali.
In breve, gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati a
sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15
dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva
al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei
termini previsti con circolare del Ministero della salute.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della
professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei
soggetti obbligati.
Gli unici esentati sono coloro per i quali il Medico di medicina
generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in
materia di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19, abbia attestato
che la vaccinazione obbligatoria debba essere omessa o differita.
Ciò posto, qualora al termine della propria istruttoria – in assenza di
ragioni ostative alla sospensione, tassativamente previste dal DL 172/2021 –
un Ordine accertasse l’inadempimento dell’obbligo vaccinale da parte di
un iscritto, tale iscritto risulterebbe immediatamente sospeso
dall’esercizio delle professioni sanitarie; in tale ipotesi, la
sospensione sarà comunicata al datore di lavoro e annotata sul relativo
albo o elenco speciale ad esaurimento a cui l’interessato è iscritto.
Per completezza, giova sottolineare che, relativamente alla dose di
richiamo, il Ministero della salute ha recentemente chiarito che
l’obbligo di somministrazione – rilevante ai fini della sospensione –
decorre dal momento in cui sono trascorsi 5 mesi (150 giorni) dal
completamento del ciclo vaccinale primario.
Per ulteriori e più approfondite informazioni sulle procedure parzialmente descritte con la presente, si rinvia al testo del DL 172/2021, nonché alle circolari ministeriali in argomento.
Cordiali saluti.
Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
Si coglie l’occasione per ricordare che la Regione Piemonte ha attivato un portale unico per la gestione delle informazioni e delle prenotazioni in merito alla vaccinazione in oggetto: https://www.ilpiemontetivaccina.it
al quale si consiglia di fare riferimento per avere informazioni sempre aggiornate all’attuale organizzazione operativa.