Come deliberato dal Consiglio nazionale il 30 aprile 2022 e come indicato dalla circolare della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP n.50/2022, si comunica che per i procedimenti di iscrizione agli albi ed agli elenchi speciali ad esaurimento con domande in sospeso per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 la piattaforma AlboWeb procederà in data 30 settembre 2022 alla chiusura di tutte le posizioni aperte e non definite.
Pertanto, i soggetti che hanno presentato domande di iscrizione agli albi ed agli elenchi speciali ad esaurimento per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 ed il cui iter di iscrizione non è completato (ad esempio: interessati che hanno iniziato la procedura di iscrizione dematerializzata senza procedere all’invio della domanda; interessati che hanno inviato la domanda e che, a seguito di richiesta di integrazione/modifica da parte del valutatore, non hanno provveduto a perfezionarla entro il 31 dicembre 2021) dovranno dare seguito al completamento della procedura entro e non oltre il 30 settembre 2022, caricando sulla piattaforma AlboWeb quanto ancora mancante al fine del perfezionamento/completamento della domanda di iscrizione (accedendo al portale https://iscrizioni.alboweb.net/).
In caso di mancato perfezionamento/completamento della domanda di iscrizione entro il 30 settembre 2022:
- i soggetti aventi diritto ed interessati alla iscrizione agli albi, dovranno procedere alla presentazione di una nuova domanda corredata di tutta la documentazione necessaria a decorrere dal 1° novembre 2022;
- i soggetti aventi diritto ed interessati alla iscrizione agli alenchi speciali ad esaurimento, perderanno definitivamente la possibilità di iscrizione.
Si rammenta che:
l’esercizio delle professioni sanitarie TSRM e PSTRP richiede l’iscrizione all’albo (legge 3/2018 e DM 13 marzo 2018) o, in mancanza di titolo idoneo per l’iscrizione all’albo, all’elenco speciale a esaurimento (legge 145/2018 e DM 9 agosto 2019), indipendentemente dal regime lavorativo (subordinato o libero professionale), dalla tipologia della sede di esercizio (ente/struttura pubblica o privata, anche non accreditata) e dal settore o ambito di intervento;
chiunque eserciti le professioni sanitarie TSRM e PSTRP in assenza dell’iscrizione all’albo o all’elenco speciale a esaurimento potrà incorrere nelle sanzioni previste dalla legge per l’esercizio abusivo di professione, ai sensi dell’art. 348 del Codice penale, così come modificato dall’art. 12 della legge 3/2018, il quale ha previsto che le sanzioni siano comminate nei confronti del sanitario e di chi ha determinato altri a commettere il reato ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.