Ordine TSRM-PSTRP della provincia di Cuneo

Obbligo vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19

Tutto quello che c’è da sapere

Informazioni aggiornate al 27/03/2022

Premessa:

Il D.L.44/2021 come convertito dalla Legge n.76/2021 ha introdotto l’obbligo vaccinale per i sanitari dal 01.04.2021 con riferimento al ciclo primario (una o due dosi a seconda se si aveva già fatto o meno la malattia).

Il D.L.172/2021 come convertito dalla Legge n.3/2022 ha confermato l’obbligo vaccinale per i sanitari, estendendolo alla dose booster dal 15.12.2021.

Il DL24/2022 ha confermato l’obbligo vaccinale per i sanitari estendendolo fino al 31.12.2022, specificando una procedura di riammissione temporanea all’Albo per coloro che non possono accedere alla vaccinazione a causa di un recente tampone positivo.

Il Green Pass e lo stato di emergenza, pur perseguendo gli stessi obiettivi dell’obbligo vaccinale, sono regolati da leggi differenti. Quindi: un Green Pass in corso di validità o l’eventuale cessazione dello stato di emergenza NON fanno decadere automaticamente l’obbligo vaccinale.

Coloro che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione, composto da una o due dosi a seconda della pregressa o meno infezione, e hanno successivamente effettuato la dose di richiamo (booster) risultano adempienti agli obblighi previsti dalle succitate leggi.

Consigli:

  • Attivare un sistema di notifica sulla propria casella PEC (mail, SMS, APP…) in modo da essere tempestivamente informati dei messaggi ivi recapitati.
  • Conservare i certificati di avvenuta vaccinazione

Ho effettuato tutte o parte delle vaccinazioni all’estero… Cosa devo fare? Controlla la PEC e rispondi all’eventuale avvio istruttoria con i certificati di vaccinazione effettuati.

Entro quando bisogna adempiere all’obbligo vaccinale?

Il D.L.172/2021 e ss.mm.ii. prevede che:

[…] gli esercenti le professioni sanitarie e
gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1,
comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la pre-
venzione dell’infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati
a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far
data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione del-
la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale prima-
rio, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti
con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione
costituisce requisito essenziale per l’esercizio della pro-
fessione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative
dei soggetti obbligati. […]

Questo significa che bisogna sottoporsi alla vaccinazione appena è possibile, ovvero dal giorno successivo della scadenza degli intervalli previsti dalle Circolari Ministeriali:

Eventuali casi particolari vanno gestiti con il medico vaccinatore, che potrà disporre eventuali differimenti con apposito certificato digitale. Fonte: DPCM_04-02-2022

Il Green Pass e lo stato di emergenza, pur perseguendo gli stessi obiettivi dell’obbligo vaccinale, sono regolati da leggi differenti. Quindi: un Green Pass in corso di validità o l’eventuale cessazione dello stato di emergenza NON fanno decadere (nè differire) automaticamente l’obbligo vaccinale.

Procedura accertamento inadempienza:

  1. Invio via PEC di comunicazione avvio istruttoria di accertamento: il professionista ha tempo cinque giorni per:
    1. Trasmettere certificato di vaccinazione
    2. Trasmettere certificato di prenotazione (entro 20 giorni dall’avvio istruttoria)
    3. Trasmettere certificato medico di differimento o esenzione dalla vaccinazione obbligatoria
    4. Trasmettere l’apposito modulo di dichiarazione infezione COVID, corredato da esito tampone positivo e certificati vaccinali pregressi, per richiedere differimento ai sensi del DL24/2022
  2. Se il professionista risponde con documentazione idonea, l’istruttoria si chiude SENZA provvedimenti
  3. Se il professionista non risponde con documentazione idonea, l’istruttoria si chiude con il provvedimento di SOSPENSIONE (di natura dichiarativa, non disciplinare)

Fattispecie di cessazione TEMPORANEA degli effetti di una sospensione:

  • Il professionista contrae il COVID con tampone eseguito da centro autorizzato (inserimento dell’esito su piattaforma nazionale): da Circolare Ministeriale egli NON può adempiere alla vaccinazione per un certo periodo. Il DL24/2022 specifica che su istanza dell’interessato, l’Ordine possa disporre la cessazione degli effetti dalla sospensione per il periodo di differimento accordato dalle Circolari Ministeriali in materia. La sospensione riprenderà poi efficacia AUTOMATICAMENTE qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.
    • PROCEDURA di presentazione dell’Istanza: Compilare il MODULO allegando documentazione comprovante quanto dichiarato, ovvero certificato di tampone positivo e precedenti certificati vaccinali.

Fattispecie di revoca di una sospensione:

  • Il professionista adempie all’obbligo vaccinandosi e trasmette il certificato di vaccinazione (come richiesto): al “completamento del ciclo primario” o alla somministrazione della dose di richiamo la sospensione viene revocata previo controllo status su Piattaforma PN-DGC.
  • Il professionista adempie all’obbligo vaccinandosi ma non trasmette il certificato di vaccinazione (come richiesto): Allorquando al controllo status su Piattaforma PN-DGC risultasse adempiente, il professionista viene reintegrato con apposita delibera.
  • Il professionista dimostra, inviando certificato medico di esenzione o di differimento (del proprio MMG o del medico vaccinatore), che si trova nella condizione di non poter adempiere al disposto normativo per intervenute imprevedibili circostanze di fatto per cui la vaccinazione rappresenta un accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate: il professionista viene reintegrato con apposita delibera. E’ necessario farsi rilasciare Certificato Medico di differimento caricato su piattaforma TS / PN-DGC, secondo il disposto del DPCM_04-02-2022, e trasmetterci in PEC, tempestivamente, il promemoria cartaceo rilasciato intestato “Sistema TS – Certificato di Esenzione”.

Sui certificati medici

Si distinguono certificati di esenzione-omissione (permanente) e certificati di esenzione-differimento (validi per un periodo limitato)

La norma [D.L.172/2021-L.3/2022 ss.mm.ii.] prevede che possano essere accettati solo certificati emessi dal proprio Medico MMG o da un medico vaccinatore.

I certificati devono essere emessi nel rispetto delle Circolari Ministeriali che ne regolano il rilascio: 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P

Modelli di certificati CONFORMI

Il DPCM_04-02-2022 ha stabilito che a far data dal 27.02.2022 tutti i certificati emessi in modalità cartacea decadano. Dal 07.02.2022 tutti i nuovi certificati sono caricati in piattaforma PN-DGC in modalità digitale. Chi è in possesso di certificati cartacei emessi prima di questa data sono invitati dalla norma a richiederne la digitalizzazione al medico certificatore.

Per maggiori informazioni, abbiamo attivato una mail dedicata, a cui un membro del direttivo risponderà: vaccino.ordine.cn@tsrm-pstrp.org

Avremo cura di tenere aggiornata questa pagina, nel limite del possibile.

Cordialmente.

Il Consiglio Direttivo

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